Art. 2.
(Informatore scientifico del farmaco).

      1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza del personale sanitario medico e dei farmacisti le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.
      2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 122, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai responsabili del servizio scientifico e del servizio di farmacovigilanza, di cui agli articoli 126, comma 1, e 130, comma 4, del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici e aziende.

 

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